Le novità del Decreto Sviluppo in tema di privacy: prime riflessioni a caldo

privacyCon il Decreto Legge n. 70 del 13.05.11 – c.d. “Decreto sviluppo” – il Governo ha introdotto alcune misure finalizzate allo sviluppo ed al rilancio dell’economia, tra le quali la riduzione di “oneri burocratici” (tali sono stati definiti nel comunicato stampa del Governo) anche concernenti la normativa sulla privacy.

Non può sfuggire, anzitutto, la qualificazione nettamente dispregiativa degli adempimenti in materia privacy, che traspare dalle parole del Governo, e che, ad onor del vero, mal si concilia con l’attività delle autorità preposte al rispetto della normativa privacy, finalizzata a sensibilizzare anche le imprese sull’importanza di conformarsi alle regole in materia.

Ciò detto, l’art. 6 del decreto legge interviene sul “Codice della Privacy”, con integrazioni e/o modifiche, di portata potenzialmente dirompente; in particolare, senza pretesa di esaustività, e riservata in prosieguo ogni valutazione a riguardo:

- Viene esclusa l’applicazione del Codice nel caso di trattamenti di dati personali di persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per finalità amministrativo contabili, da intendersi (art. 34 comma 1 ter) come finalità connesse allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati (e, dunque, anche se sensibili! Ndr) – In tal senso viene modificato l’ art. 5 del Codice.

- Si esclude l’obbligo di rendere preventivamente l’informativa e di acquisire il consenso al trattamento, anche per i dati sensibili, nel caso di curricula vitae ricevuti spontaneamente da potenziali dipendenti, salvo l’obbligo di fornire all’interessato un informativa breve, anche in forma orale, al primo contatto successivo all’invio del curriculum (Ndr: possono ritenersi inviati “spontaneamente” i curricula la cui trasmissione è sollecitata non individualmente, ad esempio attraverso form presenti sul sito web aziendale? Al fine di non circoscrivere eccessivamente l’ambito applicativo della previsione in esame propendiamo per la risposta positiva, anche se, da un punto di vista strettamente letterale, vi sarebbe spazio per un’interpretazione differente).

- Vengono introdotte ulteriori ipotesi di esenzione dall’acquisizione del consenso a quelle già previste dall’art. 24 (ad esempio, per ciò che attiene alla comunicazione dei dati “inter-company”).

- Viene meglio circoscritto l’ambito nel quale è possibile sostituire il DPS con l’autocertificazione di cui all’art. 34 comma 1 bis, estendendo detto a tutte le ipotesi in cui il trattamento di dati sensibili e giudiziari in azienda sia limitato a quelli di dipendenti/collaboratori e loro familiari, a prescindere dal tipo di dato sensibile trattato. (Ndr: la precedente formulazione limitava la facoltà di rendere l’autocertificazione alla sola ipotesi in cui gli unici dati sensibili trattati fossero quelli dei soli dipendenti e/o collaboratori (senza, dunque, menzionare i familiari), e relativi a stato di salute e adesione ad organizzazioni sindacali, restando, quindi, esclusi, ad esempio, i dati relativi al credo religioso).

- Il regime di cui all’art. 130 comma 3 bis del Codice della Privacy relativo al c.d. Registro delle opposizioni viene esteso anche al trattamento di dati relativi agli abbonati negli elenchi pubblici per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale “mediante l’impiego della posta cartacea”.

In sostanza, la cassetta delle lettere, quindi, dovrà accogliere anche plichi e brochures pubblicitari inviati ad uno specifico destinatario, e non solamente depliants e volantini.

Avv. FRANCESCA PAGLIARO
STUDIO LEGALE GIACOPUZZI
d i r i t t o  d’ i m p r e s a
http://www.studiogiacopuzzi.it/

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